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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/02/2022

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 16
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorché abrogate dall'art. 18.
2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.

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