Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/02/2022
2. Testo Coordinato10/02/2022
3. Testo Coordinato21/10/2021
4. Testo Coordinato26/11/2020
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato22/10/2018
7. Testo Coordinato29/12/2015
8. Testo Coordinato30/07/2015
9. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409e della normativa nazionale vigente.

Espandi Indice