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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/02/2022
2. Testo Coordinato10/02/2022
3. Testo Coordinato21/10/2021
4. Testo Coordinato26/11/2020
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato22/10/2018
7. Testo Coordinato29/12/2015
8. Testo Coordinato30/07/2015
9. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 2
Finalità
1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;
b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.

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