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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 13
Funzioni
1. Il Comitato esprime parere sui progetti, anche di variante, relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000 Euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 9, nonché, entro i medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite dell'importo sono deliberate dalla Giunta regionale.
2. Il parere non è richiesto sui progetti che costituiscano stralcio funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il comitato abbia già espresso parere favorevole.
3. Il Comitato esprime altresì parere sui progetti di variante che eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario, purché la variazione riguardi un progetto già sottoposto all'esame del Comitato.
4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli enti locali possono richiedere il parere del Comitato sui progetti di opere e lavori pubblici di loro competenza.
5. Il Comitato esprime altresì i pareri che la vigente normativa statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.
6. Il Comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale espressamente gli demanda.
7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno non sono soggetti al parere del Comitato.

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