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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 27 marzo 2000

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Comitato di cui all'art. 12 esprime i pareri che la vigente legislazione regionale demanda alla Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975 n. 18.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'art. 12, la Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975 n. 18 svolge le funzioni previste dall'art. 13 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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