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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 8
Contributi finanziari
1. Per la realizzazione degli Itinerari la Regione concede contributi per:
a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'Itinerario riconosciuto;
b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;
c) l'allestimento di musei a tema concernenti l'Itinerario enogastronomico.
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: Organismi di gestione ed Enti locali aderenti all'Itinerario.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.
4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.
5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'Itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche.
6. Le imprese partecipanti all'Itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del Regolamento di cui all'art. 3 dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.

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