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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

Art. 7
Organismo responsabile della gestione dell'Itinerario
1. Il Comitato promotore, entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'Itinerario, si costituisce in organismo associativo, senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, finalizzato alla realizzazione e gestione dell'Itinerario.
2. L'Organismo di gestione dell'Itinerario ha il compito di:
a) realizzare l'Itinerario e fungere da riferimento dell'insieme delle attività che vengono svolte conformemente a quanto stabilito dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione;
b) diffondere la conoscenza dell'Itinerario attraverso un'attività promozionale ed informativa esercitata in raccordo con le iniziative delle imprese, delle associazioni ed istituzioni locali, provinciali e regionali;
c) presiedere alla coordinata attuazione del progetto da parte di tutti gli aderenti all'Itinerario vigilando sul suo regolare andamento;
d) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;
e) presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti all'articolo 8;
f) gestire, direttamente o indirettamente, attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei punti di accoglienza dislocati lungo l'Itinerario, nonché ogni altra iniziativa di carattere economico- commerciale volta al raggiungimento degli scopi degli Itinerari turistici enogastronomici;
g) proporre attività di formazione necessarie per gli operatori dell'Itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive;
h) promuovere la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

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