LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 1
Oggetto e finalità
1.
La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.
2.
Al fine di cui al comma 1 la Regione, anche in attuazione
della Legge 27 luglio 1999 n. 268 , disciplina il riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla
L.R. 4 marzo 1998, n. 7.