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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione, anche in attuazione della Legge 27 luglio 1999 n. 268 Sito esterno, disciplina il riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

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