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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 11

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e al comma 1 bis dell'art. 8 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

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