LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Definizione degli Itinerari
1.
Gli Itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale.
2.
Gli Itinerari sono localizzati su territori sui quali insistono produzioni enogastronomiche di qualità di cui alla
Legge 10 febbraio 1992, n. 164 , ai Regolamenti CEE 2081/92, 2082/92 e 2092/91, alla
L.R. 28 ottobre 1999 n. 28, nonché produzioni tradizionali emiliano-romagnole di cui al decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350 e sono opportunamente segnalati al fine di agevolarne la fruizione.
3.
La lunghezza e le caratteristiche di ciascun Itinerario sono definite in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di accoglienza, ai luoghi di interesse storico, artistico, ambientale ed ai temi proposti dal Comitato di cui all'art. 6.
4.
Le attività di ricezione e ospitalità - compresa la degustazione onerosa dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche - svolte da aziende agricole partecipanti agli Itinerari riconosciuti ai sensi dell'art. 4 a favore degli ospiti aziendali possono essere ricondotte tra le attività agrituristiche di cui alla
L.R. 28 giugno 1994, n. 26, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 3.
5.
In deroga alle disposizioni vigenti, le aziende che svolgono attività di trasformazione dei prodotti inseriti nell'Itinerario riconosciuto ai sensi dell'art. 4 e che partecipano all'Itinerario medesimo possono effettuarne la presentazione, degustazione e mescita, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nel Regolamento di cui all'art. 3 e delle norme previste per le aziende agricole produttrici.