LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 3
Regolamento di attuazione
1.
La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento di attuazione.
2.
Il Regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:
a)
all'individuazione dei requisiti dimensionali degli Itinerari;
b)
all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono significativa la presenza della realtà produttiva del territorio;
c)
alla fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo qualitativo omogeneo degli Itinerari;
d)
all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa per identificare in modo unitario i differenti Itinerari enogastronomici della Regione;
e)
alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per la realizzazione e gestione degli Itinerari enogastronomici;
f)
alla definizione di modalità transitorie per il riconoscimento di Itinerari già presenti sul territorio.