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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 5
Comitato tecnico Regionale
1. È istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:
a) quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività Produttive;
b) quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico.
2. Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:
a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di attuazione;
b) gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'Itinerario;
c) le eventuali proposte di modifica degli Itinerari già riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.

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