LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 5
Comitato tecnico Regionale
1.
È istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:
a)
quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività Produttive;
b)
quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico.
2.
Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:
a)
la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di attuazione;
b)
gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'Itinerario;
c)
le eventuali proposte di modifica degli Itinerari già riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.