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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 6
Progetto e gestione dell'Itinerario
1. Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione dell'Itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono far parte:
a) aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o associate;
b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extraalberghiere e della ristorazione;
d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
e) Enti Locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti Parco e Riserve Naturali;
f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;
h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;
i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'Itinerario.
2. Il progetto dell'Itinerario deve contenere:
a) il disciplinare applicabile a tutte le attività comprese nel progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche tipizzanti l'Itinerario;
b) l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2 dell'art. 2 che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione;
c) l'atto di impegno alla realizzazione dell'Itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

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