LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 6
Progetto e gestione dell'Itinerario
1.
Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione dell'Itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono far parte:
a)
aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o associate;
b)
aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
c)
imprese turistiche ricettive alberghiere ed extraalberghiere e della ristorazione;
d)
imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
e)
Enti Locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti Parco e Riserve Naturali;
f)
organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
g)
consorzi di tutela dei prodotti tipici;
h)
istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;
i)
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
l)
altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'Itinerario.
2.
Il progetto dell'Itinerario deve contenere:
a)
il disciplinare applicabile a tutte le attività comprese nel progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche tipizzanti l'Itinerario;
b)
l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2 dell'art. 2 che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione;
c)
l'atto di impegno alla realizzazione dell'Itinerario sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.