LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 9
Competenze dei Comuni e delle Province
1.
I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli " Itinerari Turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna " sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'Organismo di gestione.
2.
È competenza delle Province effettuare i controlli, anche su richiesta del Comitato tecnico Regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'Itinerario.