Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 30/07/2019 | |
2. | ![]() | 10/04/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Comitato tecnico Regionale
1. È istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:
a) quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività Produttive;
b) quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore agroalimentare e turistico.
2. Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:
a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di attuazione;
b) gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i prodotti e le attrattive dell'Itinerario;
c) le eventuali proposte di modifica degli Itinerari già riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.