Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 5
Organizzazioni Interprofessionali
1. Per Organizzazioni Interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purchè non svolgano le attività di cui al comma 3 e siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'Organizzazione stessa ad Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.
3. Le Organizzazioni non possono:
a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;
d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

Espandi Indice