LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.