LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito comma 3 da art. 1 L.R. 9 maggio 2001 n. 14)
Elenchi regionali delle Organizzazioni
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.