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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 maggio 2001 n. 14

Art. 8

(sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 9 maggio 2001 n. 14)

Controlli
1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso dimancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

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