LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(sostituiti commi 1 e 4 e abrogato comma 2 da art. 4
Accordi del sistema agroalimentare
1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato,nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.
2. abrogato
3.
La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.
5.
La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.
5.