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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000

Art. 16
Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 Sito esterno, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:
a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

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