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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 10 aprile 2000

Art. 30
Sanzioni
1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da Lire 150.000 (pari ad euro 77,50) a Lire 450.000 (pari ad euro 232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7;
b) da Lire 100.000 (pari ad euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad euro 154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art 17;
c) da Lire 1.000.000 (pari ad euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7;
d) da Lire 100.000 (pari ad euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad euro 154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e al comma 6 dell'art. 22;
e) da Lire 2.000.000 (pari ad euro 10.322,91) a Lire 10.000.000 (pari ad euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12;
f) da Lire 1.000.000 (pari ad euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui all'art. 15;
g) da Lire 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) a Lire 10.000.000 (pari ad euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;
h) da Lire 500.000 (pari ad euro 258,23) a Lire 3.000.000 (pari ad euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

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