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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)

Art. 14
Gestione dei servizi
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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