LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Cani inselvatichiti. Interventi
1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.