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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)

Art. 31

(modificato comma 3 da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione dei precedenti articoli 26 e 5, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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