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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)

Art. 6
Anagrafe canina
1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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