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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 13

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti
1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, ... istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.
2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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