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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 20
Norme igienico-sanitarie
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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