LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(prima aggiunto comma 3 bis da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7, poi sostituito articolo da art. 38 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Competenze della Regione
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4. Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.
Note del Redattore:
L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.