LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonchè della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.