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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonchè della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 Sito esterno saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

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