LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.