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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonchè nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.

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