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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990 Sito esterno.

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