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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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