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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Capo VII
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3. (1)
Art. 21
Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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