LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3. (1)
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.