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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
1. Per i pagamenti da eseguire dal 1.1.2001 e relativi a periodi fissi successivi a tale data non si applica l'aumento delle tasse automobilistiche regionali disposto dalla legge regionale n. 37 del 6 novembre 1998.
2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 37 del 1998, dall'applicazione della medesima, non si applica l'aumento disposto dalla legge regionale n. 36 del 3 novembre 1997, con la stessa decorrenza di cui al comma 1.

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