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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 37

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2

(modificato comma 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1999, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a 10,33 Euro.

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