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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, già banditi o autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide ambientali- escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel territorio montano.
2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale- escursionistica, per la quale possono fare domanda:
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.
3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.
4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di presenza di £. 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

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