LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000
Art. 13
Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3
1.
Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna "
, è sostituito dal seguente:"Ordinamento della professione di guida alpina " .
2.
All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole:
"delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna "
sono sostituite dalle seguenti: "della professione di guida alpina " .
3.
L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 è così sostituito:
"Art 7.
Pubblicita' dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioniprofessionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che leAssociazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gliassociati applicheranno per l'anno di riferimento.".
4.
Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il titolo II della L.R. n. 3 del 1994.