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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 16
Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

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