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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 2
Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento
1. E' guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai " siti " individuati dalla Regione ai sensi del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno concernente " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche " .
2. E' accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonchè ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.

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