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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 7
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " e successive modifiche.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.

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