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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.
Art. 2
Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento
1. E' guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai " siti " individuati dalla Regione ai sensi del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno concernente " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche " .
2. E' accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonchè ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.
Art. 3
Condizioni per l'esercizio delle attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;
c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.
3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea intendano svolgere in Italia l'attività di accompagnatore turistico, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1991 n. 391 Sito esterno. L'accertamento è di competenza del Comune nel quale viene esercitata l'attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 319 Sito esterno.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale.
5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.
6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.
7. Coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica.
Art. 4
Deroghe
1. Non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 per i seguenti soggetti:
a) le guide degli Stati membri dell'Unione Europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno;
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza scopo di lucro previste dall'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;
c) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.
2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:
a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.
3. Il nulla osta è rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno.
Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalità stabilite dalla L.R. 24 luglio 1979 n. 19.
2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge.
3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.
Art. 6
Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di riconoscimento
1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.
2. La Provincia cura la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.
3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.
4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.
Art. 7
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 " Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale " e successive modifiche.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.
Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;
b) da lire 100.000 a lire 600.000, per la mancata esibizione del tesserino;
c) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 9
Sospensione e revoca dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8;
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonchè dei reclami pervenuti dai clienti.
Art. 10
Pubblicità dei compensi professionali
1. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, già banditi o autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide ambientali- escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel territorio montano.
2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale- escursionistica, per la quale possono fare domanda:
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.
3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.
4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di presenza di £. 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.
Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1.
Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna "
, è sostituito dal seguente:
"Ordinamento della professione di guida alpina " .
2.
All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole:
"delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna "
sono sostituite dalle seguenti:
"della professione di guida alpina " .
3.
L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 è così sostituito:
"Art 7.
Pubblicita' dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioniprofessionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che leAssociazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gliassociati applicheranno per l'anno di riferimento.".
4.
Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il titolo II della L.R. n. 3 del 1994.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 16 giugno 1981, n. 17 concernente: " Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico " .
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 e 11 si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 16
Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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