Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/07/2021 | |
2. | ![]() | 30/07/2019 | |
3. | ![]() | 30/07/2019 | |
4. | ![]() | 21/10/2015 | |
5. | ![]() | 30/07/2015 | |
6. | ![]() | 23/07/2014 | |
7. | ![]() | 20/12/2013 | |
8. | ![]() | 25/07/2013 | |
9. | ![]() | 23/07/2010 | |
10. | ![]() | 30/06/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 13
Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3
1.
Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna",
è sostituito dal seguente: 2.
All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole:
"delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna"
sono sostituite dalle seguenti: "della professione di guida alpina".
3.
L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 è così sostituito:
"Art. 7
Pubblicità dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.".
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il Titolo II della L.R. n. 3 del 1994.