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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 8

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 3
Condizioni per l'esercizio delle attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;
c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.
3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea intendano svolgere in Italia l'attività di accompagnatore turistico, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1991 n. 391 Sito esterno. L'accertamento è di competenza del Comune nel quale viene esercitata l'attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 319 Sito esterno.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale.
5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.
6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.
7. Coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica.

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