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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 8

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 6
Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di riconoscimento
1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.
2. La Provincia cura la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.
3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico- fisica di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.
4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.

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