Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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3. | ![]() | 29/12/2020 | |
4. | ![]() | 03/06/2019 | |
5. | ![]() | 27/12/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 9
Sospensione e revoca dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8;
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.