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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Art. 4
Deroghe
1. Non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 per i seguenti soggetti:
a) le guide degli Stati membri dell'Unione Europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno;
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza scopo di lucro previste dall'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;
c) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.
2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:
a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.
3. Il nulla osta è rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2005, n. 52 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 4 agosto 2003, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale nonché l'illegittimità costituzionale rispettivamente del primo e del secondo periodo del presente comma, come modificati dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

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