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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Art. 3

(sostituito da art. 4 L.R. 27 maggio 2008 n. 7 poi modificati commi 1, 3, sostituiti commi 4 e 5, abrogati commi 7 e 10 da art. 30 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4), infine abrogata lett. c) comma 1 da art. 31 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Condizioni per l'esercizio delle attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,...;(4)
c) abrogata.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.
3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.
4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.
6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.
7. abrogato.(3)
8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:
a) I'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;
b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;
c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.
9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. abrogato.(5)
11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2005, n. 52 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 4 agosto 2003, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale nonché l'illegittimità costituzionale rispettivamente del primo e del secondo periodo del presente comma, come modificati dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

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